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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1525

Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/2019)
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Testo in vigore dal:  11-12-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, è consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI LEONE - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla

Corte del conti, addì 20 novembre 1963 Atti del

Governo, registro n. 176, foglio n. 54. - VILLA