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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 184

Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

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Testo in vigore dal:  8-4-1961

Art. 8


L'esercente attività commerciale che abbia diritto, quale titolare di pensione, alla, assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.
In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività commerciale che ha esercitato l'opzione.
Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'art. 1, ultimo comma, della legge.