DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 184

Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali.

Testo in vigore dal: 8-4-1961
                               Art. 8.

  L'esercente attivita' commerciale che abbia diritto, quale titolare
di  pensione,  alla,  assistenza di malattia prevista rispettivamente
dalla  legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero
dalla   legge   4   agosto   1955,   n.   692,   per   i   pensionati
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i superstiti, ha facolta' di optare tra l'assistenza di
cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.
  In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo
di  pensionato  ai  sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa
mutua  di  malattia  e'  tenuta  a versare al Fondo per l'adeguamento
delle  pensioni  e  per  l'assistenza  di  malattia  ai  pensionati i
contributi   relativi  all'esercente  attivita'  commerciale  che  ha
esercitato l'opzione.
  Il  criterio  previsto  dai  precedenti  commi si applica anche nei
confronti  dei  familiari  indicati  all'art.  1, ultimo comma, della
legge.