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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 1055

Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

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Testo in vigore dal:  23-10-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 93, concernente l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, nonché le relative norme regolamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nel testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1960

GRONCHI - FANFANI - SULLO - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 41. - VILLA