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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  27-8-1957

Art. 6

(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)


Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme previste dal regolamento dell'Amministrazione o dal bando di concorso, i dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.
La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.