DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-1957
                              Art. 48.
                            (Concessione)

  L'equo  indennizzo  previsto dall'art. 68 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e'
concesso  all'impiegato  che,  per  infermita' contratta per causa di
servizio,   ha   subito   una   menomazione   dell'integrita'  fisica
ascrivibile  ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse
alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
  L'infermita'  non  prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo
nel  caso  in  cui  sia  da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle
contemplate nelle tabelle stesse.