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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  27-8-1957

Art. 3

(Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza)


Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di concetto sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere esecutive sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario sono composte da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe e a segretario.
Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materia speciali.
Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario.
Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.
Sono abrogate le norme relative alla composizione delle commissioni esaminatrici per le quali gli ordinamenti delle singole Amministrazioni emanati anteriormente al primo aprile 1957 prevedano una diversa composizione.