stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal:  2-10-1957

Art. 7



I datori di lavoro che abbiano particolari esigenze in relazione alla loro organizzazione aziendale possono, in via eccezionale, essere autorizzati a versare i contributi di cui al precedente articolo entro un termine più ampio di quello stabilito dall'articolo stesso e, comunque, non superiore di tre mesi a quello di normale scadenza.
L'autorizzazione, quando siano riconosciute le esigenze dichiarate, è conferita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di subordinarla a determinate condizioni e garanzie. Debbono essere in ogni caso osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora.