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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal:  1-7-1972
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Art. 37



I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati;
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n.
860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sua art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
((24))


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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, ha disposto (con l'art.16) che è abrogato l'art.37 per le parti concernenti la prosecuzione volontaria.