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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal:  24-12-1967
aggiornamenti all'articolo

Art. 12



I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dall'art. 5 e dal primo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa semprechè l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 10.
I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresì agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle indennità di disoccupazione, purché nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente nell'assicurazione per la tubercolosi o nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro soggetto a dette assicurazioni, e purché non debba essere altrimenti assicurata per i periodi stessi.(12)
((19))

Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni caso verificarsi nel corso di prestazione d'opera determinante l'obbligo dell'assicurazione per la quale il periodo stesso è riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.

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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio, n. 4 (in G.U.
1a s.s. 16/2/1963, n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale " della norma contenuta nell'art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56, lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 152
(in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione."