DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal: 2-10-1957
                              Art. 39.

  Ai  fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, sub art. 2 della
legge  4  aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954,
n.  657,  e  dell'art.  1  della  legge  4  agosto  1955,  n. 692, si
considerano  inabili  le persone che, per grave inferiorita' fisica o
mentale,  si  trovino  nella  assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro.