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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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Testo in vigore dal:  9-2-1957

Art. 80

(Riduzione dello stipendio)


La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio è inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.