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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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Testo in vigore dal:  11-11-2003
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Art. 132

(Riammissione)


L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. (56)
Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della, lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
((69b))
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AGGIORNAMENTO (56)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 26 gennaio 1994, n. 3 (in G.U. 02/02/1994, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute".
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AGGIORNAMENTO (69b)
Il D.L. 10 settembre 2003, n. 253, convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2003, n. 300, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dal quarto comma del presente articolo, il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.