DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
Testo in vigore dal: 11-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 132.
                           (Riammissione)

  L'impiegato  con  qualifica inferiore a direttore generale, cessato
dal  servizio  per  dimissioni  o  per  collocamento  a  riposo o per
decadenza  dall'impiego  nei  casi  previsti  dalle  lettere  b) e c)
dell'art.  127,  puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere
del Consiglio di amministrazione. (56)
  Puo'  essere  riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta
ai  sensi  della,  lettera  a) dell'art. 127, quando la perdita della
cittadinanza  italiana  si  sia  verificata  a  seguito di matrimonio
contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la
cittadinanza  per  effetto dell'annullamento o dello scioglimento del
matrimonio.
  L'impiegato  riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui
apparteneva  al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza
di  anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di
riammissione.
  La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e
non  puo'  aver  luogo  se  la  cessazione  dal  servizio  avvenne in
applicazione  di  disposizioni  di  carattere transitorio o speciale.
((69b))
----------------
AGGIORNAMENTO (56)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 14 - 26 gennaio 1994, n. 3
(in   G.U.   02/02/1994,   n.   6)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  132,  primo  comma,  del d.P.R. 10 gennaio
1957,  n.  3  (Testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato),  nella  parte  in  cui  non
comprende,  tra  le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego
in  ordine  alle  quali  e' possibile la riammissione in servizio, la
dispensa dal servizio per motivi di salute".
----------------
AGGIORNAMENTO (69b)
  Il  D.L.  10  settembre  2003, n. 253, convertito con modificazioni
dalla L. 6 novembre 2003, n. 300, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che,  nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa  definite,  per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e
6,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, l'Amministrazione della
pubblica  sicurezza  puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto
previsto  dal  quarto  comma del presente articolo, il personale gia'
appartenente  ai  ruoli  del  personale  dirigente  e direttivo della
Polizia  di  Stato,  trasferito,  ai  sensi dell'articolo 5, comma 3,
della  legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.