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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1124

Determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/1973)
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Testo in vigore dal:  19-10-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, è determinato nella misura dello 0,15 per cento della retribuzione calcolata nei modi stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218. (1)
((2))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 8. - CARLOMAGNO

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 5 marzo 1973 (in G.U. 17/10/1973, n. 269) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per la categoria dei, salariati di ruolo e stagionali dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto dalle date Indicate nelle tabelle allegate al decreto stesso".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 marzo 1973 (in G.U. 18/10/1973, n. 270) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per le categorie degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle".