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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 1117

Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica ti profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1958)
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Testo in vigore dal:  19-10-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo, ai fini dell'estensione dei benefici accordati per i concorsi ai reduci e per ogni altro fine dalle leggi previsto, i cittadini italiani che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare domanda al prefetto della Provincia in cui risiedono, entro i termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono dispensati dal presentare domanda coloro ai quali la qualifica di profugo sia stata riconosciuta ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e conservano efficacia le attestazioni a quei fini già rilasciate.