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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 334

Prelevazione di L. 359.650.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

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Testo in vigore dal:  27-5-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 10 luglio 1952, nn. 910 e 913 e 31 ottobre 1952, nn. 1330 e 1332;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, è autorizzata la prelevazione di L. 359.650.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 449. - Rimborso all'Istituto Poligrafico
dello Stacto, ecc.................................. L. 200.000.000

Ministero delle finanze:
Cap. n. 276. - Acquisto di stabili e terreni.... " 55.000.000

Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 196. - Accademia nazionale d'arte dram-
matica, ecc....................................... " 4.650.000

Ministero dell'interno
Cap. n. 66. - Spese confidenziali, ecc.......... " 100.000.000
-----------
Totale................... L. 359.650.000
-----------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 90. - PALLA