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LEGGE 2 aprile 1951, n. 253

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di cinque milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

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Testo in vigore dal:  11-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 5.000.000 per la ripresa della sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.