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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1136

Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari.

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Testo in vigore dal:  8-9-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ad fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;
Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ad ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215, per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale è dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Salvo quanto è disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:
per le retribuzioni riferite a mese, L. 18.750;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 9375;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 4687;
per le retribuzioni riferite a giornata, L. 750.