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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2026)
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Testo in vigore dal:  31-1-2019
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Art. 578-bis

(Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione)
1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge
((o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale))
, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.