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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2026)
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Testo in vigore dal:  10-12-1993
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Art. 427

Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. (47)
((50))
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.
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AGGIORNAMENTO (47)

La Corte costituzionale, con sentenza 2-21 aprile 1993, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1993, n. 18) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante."
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AGGIORNAMENTO (50)

La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 423 (in G.U. 1 a s.s. 9/12/1993, n. 50) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela."