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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2020, n. 131

Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (20G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2020
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  • Articoli
  • Definizioni e criteri generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni
    pubbliche, enti e operatori pubblici e privati, inclusi nel perimetro
    di Sicurezza nazionale cibernetica
  • 4
  • 5
  • 6
  • Criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle
    reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
  • 7
  • 8
  • 9
  • Disposizioni sulla tutela delle informazioni, transitorie e finali
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal:  5-11-2020

Art. 6

Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - Tavolo interministeriale
1. È istituito, a supporto del CISR tecnico, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di seguito: «Tavolo interministeriale».
2. Il Tavolo interministeriale è presieduto da un vice direttore generale del DIS, ed è composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR, da un rappresentante per ciascuna delle due Agenzie, nonché da due rappresentanti degli altri Ministeri di volta in volta interessati, che sono chiamati a partecipare alle riunioni, anche su loro richiesta motivata, in relazione agli argomenti da trattare, di cui almeno uno in possesso di competenze tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica.
3. Il CISR tecnico si avvale del Tavolo interministeriale:
a) per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui all'articolo 5;
b) ai fini del supporto per ogni altra attività attribuita dal decreto-legge al CISR o al CISR tecnico.
4. Il Tavolo interministeriale si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni 6 mesi, e può essere convocato d'iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un componente designato, in relazione alla trattazione di specifici argomenti.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, nonché di enti e operatori pubblici e privati.
6. La partecipazione alle riunioni del Tavolo interministeriale costituisce dovere d'ufficio e non sono, pertanto, dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.