stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 99

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (19G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2019
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-9-2019

Art. 6

Disposizioni transitorie
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate. Con le stesse modalità sono adottate misure di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e all'adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.
3. Le strutture organizzative del Ministero della giustizia interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 6:

- Per l'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e per l'art. 4 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.