DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1994, n. 439

Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/7/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 2-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                      Commissione esaminatrice 
  1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, e' nominata
con decreto del Ministro o dell'autorita' che indice il  concorso  ed
e' composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato  dello
Stato con  qualifica  equiparata  o  da  un  dirigente  generale  con
funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto
del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale. 
  2.  Non  possono  essere  nominati  componenti  delle   commissioni
soggetti che  siano  componenti  dell'organo  di  direzione  politica
dell'amministrazione che indice il concorso o che  ricoprano  cariche
politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
confederazioni  od  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali. 
  3. Almeno un terzo dei posti di  componente  delle  commissioni  di
concorso e' riservato,  salva  motivata  impossibilita',  alle  donne
purche' in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  4. La commissione esaminatrice puo'  essere  integrata  con  membri
esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove  attinenti
alle lingue stesse. ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma
1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza
dalla data  di  approvazione  della  graduatoria  dei  vincitori  del
secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.