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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1994, n. 439

Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/7/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  2-9-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, è nominata con decreto del Ministro o dell'autorità che indice il concorso ed è composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale.
2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salva motivata impossibilità, alle donne purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.