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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1991, n. 94

Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/4/1991
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Testo in vigore dal:  7-4-1991

Art. 7

Autorizzazione alle esportazioni, importazioni
transiti e cessioni di licenze di produzione
1. Le domande per l'autorizzazione di cui all'art. 11 della legge, sono presentate al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nelle domande sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'art. 11, comma 2, della legge:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento dell'elenco, eventualmente della lista di cui all'art. 18 della legge, nonché della voce doganale corrispondente;
c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;
d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;
e) soggetti intermediari;
f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;
g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata dell'operazione.
2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.
3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
4. La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, è presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento.
La domanda è inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui è richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge.
5. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 7:
- Per l'art. 11 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).
- Per l'art. 18 della legge n. 185/1990 si veda nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla-osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Dell'autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate.
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente".
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 12 (Attività istruttoria). - 1. Il Ministero degli affari esteri effetua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'art. 7, salvo i casi previsti all'art. 9, commi 4 e 5.
2. Il comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD i sensi dell'art. 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.
3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7.
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'art. 7.
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno diciciotto mesi eventualmente prorogabile".