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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1987, n. 392

Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

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Testo in vigore dal:  24-9-1987

Art. 2

Programmazione delle assunzioni
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.
2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.
4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/1986 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:
"Art. 6 (Mobilita). - 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilità del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unità organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.
2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilità - al quale si potrà ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sarà regolato, secondo modalità specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purché appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.
3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione metterà in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilità anche intersettoriali.
4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilità settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.
5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenze di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilità di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.
6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilità, oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito.
7. L'utilizzazione della mobilità come sopra descritta rimane nella facoltà delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica".