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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2003)
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Testo in vigore dal:  22-8-2001
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Art. 16

Domanda per l'assegno per il nucleo familiare
1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.
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2. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.
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3. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
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5-bis. Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.
))