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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. 221

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014)
Testo in vigore dal:  8-2-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Dichiarazione sostitutiva unica
1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.
6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.
(2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".