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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1994, n. 775

Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-1995
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Testo in vigore dal:  15-9-1995

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, che prevede l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e la sua articolazione a livello regionale;
Visto, in particolare, l'art. 3 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, il quale dispone che "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 2";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Albo professionale
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
2. L'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti è articolato a livello regionale.
3. I direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e quelli degli uffici provinciali del lavoro di Trento e Bolzano provvedono, su presentazione di domanda, all'iscrizione nell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti residenti nel territorio di competenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
- La legge n. 113/1985 reca: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti".
- La legge n. 29/1994 reca: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.