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MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 26 giugno 2024, n. 88

Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica». (24G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024
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vigente al 15/07/2024
  • Articoli
  • Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
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  • Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
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  • 11
  • 12
  • Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
  • 13
  • 14
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  • 16
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  • Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
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  • Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
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  • Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento
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  • Disposizioni finanziarie e finali
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Testo in vigore dal:  13-7-2024

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'articolo 117, commi 2, lettera e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di «tutela della concorrenza», «professioni» e turismo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che consente al Ministro di adottare, con decreto ministeriale, regolamenti nelle materie di competenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
Visto, in particolare, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante «Nomina dei ministri», con il quale la sen. Daniela Garnero Santanchè, tra gli altri, è stata nominata Ministro del turismo;
Visto il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto l'articolo 57, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il quale: «Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come successivamente modificata ed integrata;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'articolo 3;
Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot. n. LT161/21 del 14 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Vista in particolare, la Missione 1, Componente 3 «Turismo e cultura», Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante «Disciplina della professione di guida turistica», ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'individuazione delle ulteriori materie dell'esame nazionale di abilitazione, oltre quelle di cui al comma 1 del citato articolo, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche, alla iscrizione nel quale è subordinato l'esercizio della professione sul territorio nazionale;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 6, comma 7, lettera a) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire le condizioni alle quali la prestazione della guida turistica possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto;
Sentito sul punto il Ministro per gli affari europei, il Sud le politiche di coesione e il PNRR;
Ritenuto altresì di procedere, in attuazione dell'articolo 6, comma 7, lettera b) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire le modalità di svolgimento delle misure compensative, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla definizione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica, nonché delle modalità di iscrizione delle guide turistiche già abilitate in una o più regioni nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale relative alle specializzazioni territoriali;
Sentiti sul punto i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla regolamentazione delle funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti lo svolgimento della professione di guida turistica da parte dei soggetti autorizzati;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla determinazione del contributo a carico dei soggetti interessati alla partecipazione all'esame di abilitazione, nonché dei contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni;
Sentito sul punto il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 30 maggio 2024, in relazione all'attuazione dei citati articoli 4, 6 e 7 della legge 13 dicembre 2023, n. 190;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 17039/24 del 7 giugno 2024.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per la partecipazione
all'esame nazionale di abilitazione
1. Per partecipare all'esame di abilitazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver compiuto la maggiore età;
b. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
c. godere dei diritti civili e politici;
d. non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
e. non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice penale;
f. aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando di cui all'articolo 2.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 117:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, rubricato «Regolamenti»:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) Abrogato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis, rubricato «Istituzione del Ministero e attribuzioni»:
«1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021, n. 51.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, rubricato «Ministeri della cultura e del turismo»:
«1. Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:
«CAPO XII-BIS
MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
4. Comma soppresso.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, rubricato «Coordinamento della fase attuativa»:
«1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinchè siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo».
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2022, n. 250.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2022, n. 264.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 dicembre 2023, n. 284.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il Trattato internazionale 25 marzo 1957, recante «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 57:
«Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale;
b) attività di carattere commerciale;
c) attività artigiane;
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 1990, n. 192.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- La Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30 settembre 2005, n. L 255.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato «Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea»:
«1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano.».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 59, rubricato «Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico»:
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 marzo 2023, n. 77, S.O.
- La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2013, n. 194.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, rubricato «Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.»:
«1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Comma abrogato.».
- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18 febbraio 2021, n. L 57.
- La decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot.
n. LT161/21 del 14 luglio 2021.
- La Missione 1, Componente 3 «Turismo e cultura», Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame di abilitazione»:
«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore età;
b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) Lettera abrogata.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 5, rubricato «Elenco nazionale»:
«1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed è reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 6, rubricato «Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero»:
«1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.
3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.
4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
5. Comma abrogato.
6. Comma abrogato.
7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, efficace per dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 7, rubricato «Corsi di specializzazione e aggiornamento»:
«1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di con-tribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»:
«1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 13, rubricato «Disposizioni transitorie e finali»:
«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.
4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «nonché per le attività che riguardano il settore turistico» sono soppresse;
b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico».».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 14, rubricato «Disposizioni finanziarie»:
«1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.
3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Il Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 26 ottobre 1930, n. 251, suppl. Straord.
- Si riporta il testo dell'articolo 31, rubricato «Condanna per i delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione»: «Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.».
- Si riporta, altresì, il testo dell'articolo 35, rubricato «Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»:
«La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.».