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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2008, n. 39

Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2008
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Testo in vigore dal:  28-3-2008

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 285/1992 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della strada, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione, di cui alla direttiva 72/306/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione degli autoveicoli;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n. 16896 del 23 ottobre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubbli-cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 71, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionai dei veicoli a motore e loro rimorchi). - 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché, i veicoli blindati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i rapporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 148 a euro 594.».
- L'art. 78, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così recita:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a curo 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
- L'art. 236, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.). (Modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).
- 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura dei veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.».
- Il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, reca: «Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione».
- La direttiva 72/306/CEE, reca: «Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli», è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea 20 agosto 1972, n. L 190.
- Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, reca: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
- L'art. 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati i regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al coma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 36 del 9 febbraio 1988.