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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 agosto 1998, n. 342

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-10-1998
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Testo in vigore dal:  21-10-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
Considerata la necessità di individuare i criteri direttivi per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime aventi, in particolare, finalità turisticoricreative, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400;
Considerata l'opportunità della determinazione di uniformi criteri di individuazione dei requisiti per la classificazione delle aree aventi alta, normale e minore valenza turistica;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si è espressa favorevolmente nella seduta del 2 agosto 1994;
Udito il parere n. 183/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del giorno 19 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della citata legge n. 400/1988;
Visto l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 03979 in data 3 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I canoni annui per le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, per finalità turisticoricreative sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) il territorio costiero nazionale è suddiviso, sulla base dell'alta, normale e minore valenza turistica, in tre categorie denominate "categoria A", "categoria B" e "categoria C";
b) la "categoria D" è costituita dalle pertinenze demaniali marittime così come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b), si applicano canoni differenziati a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione e di pertinenze demaniali marittime, nelle misure indicate nella allegata "tabella A";
d) i canoni annui unitari relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, nelle misure indicate nella allegata "tabella B";
e) per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa e simili per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, si applica il canone annuo di Lit. 400 al metro quadrato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge n. 400 del 5 ottobre 1993, recante: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demanali marittime", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234.
- Il testo vigente dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993, è il seguente:
"Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con finalità turisticoricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;
3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;
4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione;
b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);
c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:
1) area scoperta: L. 3.600 al metro quadrato per la categoria A; L. 1.800 al metro quadrato per la categoria B; L. 1.400 al metro quadrato per la categoria C;
2) area occupata con impianti di facile rimozione: L. 6.000 al metro quadrato per la categoria A; L. 3.000 al metro quadrato per la categoria B; L. 2.000 al metro quadrato per la categoria C;
3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
L. 8.000 al metro quadrato per la categoria A; L. 4.000 al metro quadrato per la categoria B; L. 2.000 al metro quadrato per la categoria C;
4) L. 1.400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
5) L. 1.000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
6) L. 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
7) L. 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);
d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;
e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;
f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;
h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, è il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio). - 1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale; determiriati ai sensi dell'art. 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turisticoricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.
4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:
a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;
b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.
4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto cui all'art. 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa.
5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'art. 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'art. 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.
7. L'art. 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
(Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 29 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:
"Art. 29 (Pertinenze del demanio marittimo). - Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso".
- Il testo vigente dell'art. 5 del testo unico approvato con R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, è il seguente:
"Art. 5. - Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiagge:
a) i moli di ridosso ed i frangionde che proteggono gli ancoraggi;
b) i moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porticanali;
c) le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;
d) gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;
e) i bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porticanali;
f) i canali di derivazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;
g) gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;
h) le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;
i) i fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;
k) i gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;
l) ogni altra opera il cui scopo sia il mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza".