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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 317

Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2015)
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Testo in vigore dal:  1-4-2014
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;

Considerata

la necessità di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonché le modalità di svolgimento degli esami; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1


Attività
((. . . ))
delle autoscuole
1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti
((e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale))
, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997, N. 391 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.