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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 marzo 1990, n. 362

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure per l'ordinazione delle spese all'estero del Ministero degli affari esteri e per la presentazione dei rendiconti.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2000)
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Testo in vigore dal:  18-12-1990

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 8 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sulla disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'articolo 8 della legge sopracitata, all'emanazione di nuove norme regolamentari per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, per la presentazione dei relativi rendiconti e per il loro riscontro amministrativo;
Vista la nota 153979 del 27 luglio 1989, con cui è stato comunicato l'assenso del Ministero del tesoro sullo schema di regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Rimesse di fondi alle rappresentanze all'estero
1. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri versa all'apposito conto corrente infruttifero accesso presso la tesoreria centrale, a carico dei pertinenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al Portafoglio dello Stato per le operazioni di rimessa all'estero. I versamenti al predetto conto corrente vengono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima predisposti dal Ministero degli affari esteri.
2. Per l'utilizzazione delle somme versate al conto corrente di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri invia al Portafoglio dello Stato ordini di rimessa a favore delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari e copia di essi alle sedi destinatarie, alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. Tali titoli hanno valore di ordini di accreditamento.
3. Per un maggior coordinamento delle spese di funzionamento degli uffici, le rimesse di cui al comma 2 possono essere disposte a favore della locale rappresentanza diplomatica perché provveda, sulla base di istruzioni ministeriali, alla successiva riassegnazione dei fondi agli uffici consolari esistenti nell'ambito del Paese in cui essa ha sede.
4. Sulla base dei dati rilevati nel corso della gestione, la rappresentanza diplomatica può proporre al Ministero una diversa ripartizione dei fondi.
5. Le sedi che ricevono fondi per il tramite della locale rappresentanza diplomatica devono trasmettere alla sede mittente la dichiarazione di ricevuta.
6. Le eventuali spese di somministrazione di fondi sono contabilizzate dalla sede mittente e sono imputate ai competenti capitoli di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 15/1985 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri) è il seguente:
"Art. 8. - Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attività all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai principi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalità ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.