MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1998, n. 472

((Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari)).

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
vigente al 03/10/2023
Testo in vigore dal: 26-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto in particolare l'articolo 31, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica, con regolamento adottato  sentita  la
Consob, determina i requisiti di onorabilita' e  di  professionalita'
per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari; 
  Sentita la Consob; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998; 
  Vista  la  nota  del  23  ottobre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo 17  della  citata  legge  n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1.  Non  possono  essere  iscritti  all'Albo  unico  dei  promotori
finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Albo"), coloro che: 
    a) si trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
    c) sono stati condannati con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
      2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel  titolo  XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo  1942,
n. 267; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica amministrazione contro la  fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo. 
  2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali  sia  stata
applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal  comma
1, lettera c), salvi gli effetti  della  riabilitazione  ed  il  caso
dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera  c),
n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo  per  la
tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo") . 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di avvio  di  operativita'
dell'Albo unico dei consulenti finanziari,  stabilita  ai  sensi  del
comma 3: 
  a) nel decreto del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472,  per  «Albo  unico
dei promotori finanziari» e per «Albo»  deve  intendersi  la  sezione
dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dedicata  ai  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede".