stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 luglio 1993, n. 361

Regolamento di attuazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, recante modificazioni alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1993
nascondi
vigente al 23/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-10-1993

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge n. 46 del 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni;
Sentiti i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del comitato centrale metrico espresso nell'adunanza del 14 gennaio 1992;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'ordinanza generale del 30 novembre 1992 dal quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 1, comma 1, considerato il tenore letterale dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che parla di "aziende, gestioni o servizi speciali";
Ravvisata peraltro l'opportunità, in base al predetto art. 32, di dover integrare il termine "azienda" con la qualificazione "speciale";
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 175402 del 22 aprile 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'istanza per l'abilitazione ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, di cui all'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata o da sua azienda speciale.
2. L'istanza deve essere corredata di adeguata documentazione comprovante:
- la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;
- le dimensioni e le caratteristiche dei locali adibiti a laboratorio;
- l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione;
- il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188:
"Art. 30. - Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonché a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.
Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:
a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;
c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Ai fini degli accertamenti di cui all'art. 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'art. 24, comma primo.
Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.
Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- L'art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa) è così formulato:
"Art. 32. - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i consigli:
1) adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
2) approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;
3) compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;
4) amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare ed esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i consigli stessi si riservano;
Omissis".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'articolo 1:
- Per il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 46/1968 si veda in note alle premesse.