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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 luglio 1998, n. 338

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1998
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Testo in vigore dal:  15-10-1998

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva n. 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica per la seconda volta la direttiva n. 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base neccessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente ladisciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 6 febbraio 1997, n. 91;
Ritenuto di dover provvedere ai predetti fini a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 26 novembre 1997.
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 8 gennaio 1998 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 maggio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato III - sezione I concernente "Determinazione della migrazione globale" - parte A - Norme generali, del decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1993, n. 220, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1994, n. 735, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
1 luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1996;
6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.