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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 29 novembre 1996, n. 686

Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-1997
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vigente al 11/09/2020
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Testo in vigore dal:  30-1-1997

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare l'articolo 1;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 gennaio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Ritenuto non necessario aderire al suggerimento del Consiglio di Stato, in merito alla previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'attestato di micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei periti o esperti delle camere di commercio, in quanto le norme transitorie riportate nel decreto mirano a salvaguardare la posizione acquisita da coloro che attualmente svolgono, a diverso titolo, in strutture pubbliche o private attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche lo status di quelli che, pur iscritti in detti elenchi, non svolgono tale attività;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 13 settembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) è il seguente: "1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 376/1995 si veda in nota alle premesse.