stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 gennaio 1991, n. 217

Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.
2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unità sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, che può in ogni momento verificare la regolarità della tenuta.
3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (1) (2) (3) (4)
((5))


-------------------


AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 2 luglio 1992, n. 436 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, decorre dal 1° gennaio 1994, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del Decreto 436/1992.

-------------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal 31 dicembre 1997, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

-------------------


AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 17 agosto 1999, n. 290, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

-------------------


AGGIORNAMENTO (4)
La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

-------------------



AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.