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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 gennaio 1991, n. 217

Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2001)
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Testo in vigore dal:  2-5-2001
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Art. 4

1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.
4. Le unità sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono agli altri due rispettivamente, alla Regione e al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento. (1) (2) (3) (4)
((5))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 2 luglio 1992, n. 436 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, decorre dal 1° gennaio 1994, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del Decreto 436/1992.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal 31 dicembre 1997, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 17 agosto 1999, n. 290, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.