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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 dicembre 1991, n. 445

Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-02-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2001)
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Testo in vigore dal:  23-2-1992

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottate norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3905 del 24 ottobre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Sessioni - Sedi di esame
1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono nelle città sedi dei collegi dei periti industriali ed hanno luogo presso gli istituti tecnici industriali statali di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui ai precedenti comma.
4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto ad uno degli istituti tecnici industriali statali della provincia in cui ha sede il collegio dei periti industriali competente ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.
5. Il contributo di L. 3.000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- La legge n. 17/1990 reca: "Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
"Art. 2. - 1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio preso il quale l'iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al di- ploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamentodi pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- La legge n. 1378/1956 reca: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni". Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 3:
"Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 17/1990 si veda in nota alle premesse.
- Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota alle premesse.