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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2000, n. 410

Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

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Testo in vigore dal:  27-1-2001

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-97;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto in particolare il comma 16 del predetto articolo 14, che stabilisce che i costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dell'articolo 14 predetto sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo i criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visti i decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12 aprile 2000, contenenti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e i criteri che assicurano una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessate alle DOP e alle IGP negli organi sociali dei Consorzi stessi;
Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, le disposizioni regolamentari per la fissazione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai Consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:
a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999". Si trascrive il testo del relativo art. 14.
1. L'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). - 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG).
8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nella cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
15. I Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e dette attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I Consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzati;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiun-que, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela per 1'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e SIG negli organi sociali dei Consorzi stessi.
18. I Consorzi regolarmente costituiti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000, concernente "Disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000.
Il decreto interministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000.
Il comma 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "Regolamento , siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 citato nelle premesse recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP):
"Art. 4. - Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP e ad IGP, le seguenti categorie di "produttori ed utilizzatori":
a) "caseifici nella filiera formaggi;
b) "produttori nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;
c) "imprese di lavorazione nella filiera ortofrutticola e cereali trasformati;
d) "olivicoltori nella filiera grassi (oli);
e) "allevatori e macellatori nella filiera carni fresche;
f) "imprese di lavorazione nella filiera preparazioni carni;
g) "preparatori nella filiera prodotti panetteria.