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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2017, n. 72

Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. (17G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2017
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vigente al 08/10/2024
Testo in vigore dal:  20-6-2017

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante «approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente «orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante «disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali» ed, in particolare, l'articolo 6-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il «regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, concernente il «regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;
Visto il decreto 19 ottobre 2012, n. 199, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente il «regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 maggio 2015, n. 5528, concernente l'istituzione dell'elenco dei portatori di interessi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, recante «norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole», nella parte in cui statuisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati»;
Considerato che attualmente le borse merci rilevano le quotazioni di mercato alla fine della giornata di contrattazione e che tale attività sarà sospesa con l'istituzione delle citate commissioni uniche nazionali (C.U.N.);
Tenuto conto che le C.U.N. non potranno effettuare la stessa attività di rilevazione delle borse merci e che per loro natura potranno formulare la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa con l'atto n. 139/CSR del 21 luglio 2016, come rettificato dall'atto n. 143/CSR del 3 agosto 2016;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 01762/2016 nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative delle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
- La legge 20 marzo 1913, n. 272 (Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 87 del 14 aprile 1913.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2001, S.O.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005.
- Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 6 maggio 2015, e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2015.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2013.
- Il decreto 6 aprile 2006, n. 174 (Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2005.
- Il decreto 19 ottobre 2012, n. 199 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2012.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91:
«Art. 6-bis. (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole). - 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.
5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse.
6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, si veda nelle note alle premesse.