MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2009, n. 82

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2015)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-7-2009
                               Art. 8.


                               Residui


  1.  Gli  alimenti  per lattanti e gli alimenti di proseguimento non
devono   contenere   residui  di  singoli  prodotti  fitosanitari  in
quantita'  superiore  a 0,01 mg/kg, calcolati sul prodotto pronto per
il   consumo   oppure   ricostituito  in  base  alle  istruzioni  del
fabbricante.
  2. Per determinare i livelli per i residui di prodotti fitosanitari
devono   essere   utilizzati   i   metodi   analitici  universalmente
riconosciuti.
  3. I residui di prodotti fitosanitari indicati in allegato VIII non
devono   essere  utilizzati  nei  prodotti  agricoli  destinati  alla
produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento.
  4.  Tuttavia,  ai  fini  del  controllo  ufficiale  degli  alimenti
disciplinati dal presente regolamento, si ritiene che:
   a)  i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 1 dell'allegato
VIII  non  siano  stati utilizzati se i loro residui non superano una
soglia di 0,003 mg/kg;
   b)  i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 2 dell'allegato
VIII  non  siano  stati utilizzati se i loro residui non superano una
soglia di 0,003 mg/kg.
  5.  In  deroga  al  comma  1,  ai  prodotti  fitosanitari  indicati
nell'allegato IX si applicano i limiti massimi di residui specificati
nello stesso allegato.
  6.  Le  quantita'  di  cui  ai commi 4 e 5 si applicano ai prodotti
proposti   come  pronti  al  consumo  o  ricostituiti  in  base  alle
istruzioni del produttore.