MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2009, n. 82

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2015)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
 
                       Criteri di composizione 
 
 
  1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai  criteri  di
composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto  delle  norme  di
cui all'allegato V. 
  ((2. Per gli alimenti per lattanti a base  di  proteine  del  latte
vaccino o caprino di cui all'allegato I, punto  2.1,  con  un  tenore
proteico compreso tra il minimo  e  0,5  g/100  kJ  (2  g/100  kcal),
l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere
dimostrata  mediante  studi  adeguati,  effettuati  sulla   base   di
orientamenti   scientifici    universalmente    riconosciuti    sulla
progettazione e sull'effettuazione di tali studi)). 
  3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici  di
cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il
minimo e  0,56  g/100  kJ  (2,25  g/100  kcal),  l'idoneita'  per  la
particolare  alimentazione  dei  lattanti  deve   essere   dimostrata
mediante  studi  adeguati,  effettuati  sulla  base  di  orientamenti
scientifici  universalmente  riconosciuti   sulla   progettazione   e
sull'effettuazione di tali studi e deve essere  conforme  alle  norme
stabilite nell'allegato VI. 
  4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai  criteri
di composizione fissati nell'allegato II, tenendo conto  delle  norme
di cui all'allegato V. 
  ((4-bis Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di
idrolizzati proteici di cui all'allegato II, punto 2.2, con un tenore
proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ  (2,25  g/100  kcal),
l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere
dimostrata  mediante  studi  adeguati,  effettuati  sulla   base   di
orientamenti   scientifici    universalmente    riconosciuti    sulla
progettazione e sull'effettuazione di tali studi, ed essere  conforme
alle corrispondenti norme stabilite nell'allegato VI)). 
  5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono
richiedere,  per  essere  pronti  per  il  consumo,  ove  necessario,
unicamente l'aggiunta di acqua.