MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2009, n. 82

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2015)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-7-2009
                              Art. 16.


 Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari


  1.  Il  materiale  informativo e didattico riguardante gli alimenti
per  lattanti  e  gli  alimenti  di  proseguimento  predisposto dalle
imprese  interessate agli alimenti per la prima infanzia, destinato a
professionisti    indipendenti    del    settore    della   medicina,
dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o dell'infanzia,
come  il materiale informativo e didattico per la classe medica sugli
alimenti a fini medici speciali destinati alla prima infanzia, deve:
   a)   distinguere  chiaramente  gli  alimenti  per  lattanti  dagli
alimenti   di  proseguimento  senza  creare  confusione  tra  le  due
tipologie di prodotti;
   b)  essere  limitato  agli  aspetti scientifici del prodotto, alle
indicazioni e alle modalita' d'uso;
   c)   essere   predisposto  sulla  base  di  evidenze  scientifiche
documentate e documentabili;
   d)   contenere   riferimenti  a  eventuali  studi  pubblicati  per
sostenere  ogni  affermazione  circa eventuali effetti nutrizionali o
sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino;
   e)  contenere,  nel  caso  di  alimenti  a  fini  medici  speciali
destinati  ai  lattanti,  un richiamo alla superiorita' della pratica
dell'allattamento  al  seno  ove il prodotto svolga comunque funzioni
sostitutive e l'adozione di tale pratica non sia controindicata;
   f)  recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale
dell'impresa, ente od organismo che lo diffonde.
  2.  Il  contenuto  del materiale informativo di cui al comma 1 deve
essere conforme anche a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1.