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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2009, n. 82

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2015)
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Testo in vigore dal:  22-7-2009

Art. 10

Pubblicità
1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.
2. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.
3. La pubblicità di cui al comma 2 è sottoposta alle condizioni ed ai divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 e 12 lettera b).
4. Resta ferma la possibilità di diffondere il materiale informativo di cui all'articolo 16 presso i professionisti di cui all'articolo medesimo.
5. La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno:
a) evidenzia che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;
b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, né scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno;
c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata;
d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i
sei mesi
, né immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.