stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1994, n. 379

Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1994
nascondi
Testo in vigore dal:  2-7-1994

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del soccorso alpino e speleologico;
Visto, in particolare, l'art. 2 che prevede l'emanazione di un regolamento attuativo recante disposizioni sull'accertamento dell'avvenuto impiego e dell'astensione dal lavoro dei volontari, sulle caratteristiche di tale impiego, nonché sulle modalità e termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di corresponsione dell'indennità:
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni relative all'impiego dei volontari
1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.
2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui al comma 1, è rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati.
3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.
5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1992 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso) è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni:
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità:
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro:
d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.