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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/7/1989
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-1989
                               Art. 8
                SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI
8.0 GENERALITA'
8.0.1 MODALITA' di MISURA
ALTEZZA PARAPETTO.
Distanza  misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che
limita  l'affaccio  (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale
corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.
ALTEZZA CORRIMANO
Distanza  misurata  in verticale dal lembo superiore dei corrimano al
piano di calpestio.
ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE
Distanza  dal  lembo  superiore del parapetto o corrimano al piano di
calpestio   di   un  qualunque  gradino,  misurata  in  verticale  in
corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.
LUNGHEZZA DI UNA RAMPA
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e
raccordate dalla rampa.
LUCE NETTA PORTA O PORTA-FINESTRA
Larghezza  di  passaggio  al  netto dell'ingombro dell'anta mobile in
posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura
a 90 se incernierata (larghezza utile di passaggio).
ALTEZZA MANIGLIA
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola,
ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.
ALTEZZE APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE, PULSANTI
Distanza  misurata  in verticale dall'asse del dispositivo di comando
al piano di calpestio.
ALTEZZA CITOFONO
Distanza  misurata  in  verticale  dall'asse  dell'elemento grigliato
microfonico,  ovvero  dal  lembo  superiore della cornetta mobile, al
piano di calpestio
ALTEZZA TELEFONO A PARETE E CASSETTA PER LETTERE
Distanza   misurata   in   verticale   sino  al  piano  di  calpestio
dell'elemento  da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto piu'
in alto.
8.0.2 SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE.
Gli  spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla
persona su sedia a ruote, sono i seguenti:


       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



Nei  casi  di  adeguamento  e  per  consentire la visitabilita' degli
alloggi,  ove  non  sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui
sopra,  sono  ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra
                             combinata):




       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



               8.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI

                             8.1.1 PORTE

La  luce  netta  della  porta  di  accesso di ogni edificio e di ogni
unita'  immobiliare  deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle
              altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli   spazi   antistanti   e   retrostanti  la  porta  devono  essere
dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di
                         seguito riportati.




       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



L'altezza  delle  maniglie  deve  essere  compresa  tra  85  e  95 cm
                        (consigliata 90 cm).

Devono  inoltre,  essere  preferite soluzioni per le quali le singole
ante  delle  porte  non abbiano larghezza superiore ai 120 cm., e gli
eventuali  vetri  siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal
piano   del   pavimento.   L'anta  mobile  deve  poter  essere  usata
           esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

                           8.1.2.PAVIMENTI

Qualora  i  pavimenti  presentino  un  dislivello,  questo  non  deve
superare    i   2,5   cm.   Ove   siano   prescritte   pavimentazioni
antisdrucciolevoli,  valgono  le  prescrizioni  di  cui al successivo
                            punto 8.2.2.

                        8.1.3 INFISSI ESTERNI

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essre compresa
               tra cm. 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per  consentire  alla  persona  seduta  la visuale anche all'esterno,
devono  essere  preferite  soluzioni  per le quali la parte opaca del
parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio,
con  l'avvertenza,  pero',  per  ragioni  di  sicurezza, che l'intero
parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm. e inattraversabile
da  una  sfera  di 10 cm. di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo
                 della traversa inferiore dell'anta

               Spazi antistanti e retrostanti la porta

                        (segue 8.1.1 - PORTE)




       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



apribile  deve  essere  oppurunamente  sagomato  e  protetto  per non
causare  infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter
    essere usate esercitando una pressione non superiore a kg. 8.

                         8.1.4. ARREDI FISSI

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere
            collocate ad un'altezza superiore ai 140 cm.

Nei  luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico
avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato
spazio   libero,   eventualmente  in  ambiente  separato,  per  poter
svolgersi  una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un
congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La
distanza  libera  anteriormente  ad ogni tavolo deve essere di almeno
1,50  m,  e  lateralmente  di almeno 1,20 m. al fine di consentire un
           agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Nei  luoghi  aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico
avviene  mediante  sportelli  su  bancone  continuo o su parete, deve
essere   consentita  un'attesa  sopportabile  dalla  generalita'  del
pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di
nervosismo  e  di  stanchezza.  In  tali  luoghi deve pertanto essere
previsto   un  adeguato  spazio  libero,  eventualmente  in  ambiente
separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre
possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente
sedie  separate).  Quando,  in  funzione  di particolari affluenze di
pubblico,  e'  necessario  prevedere  transenne guida-persone, queste
devono  essere  di  lunghezza pari a quella della coda di persone che
viene  considerata  la  media  delle grandi affluenze, e di larghezza
                       utile minima di 0,70 m.

La  transenna  che separa il percorso di avvicinamento allo sportello
da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m.
dal  limite  di  ingombro  del bancone continuo o del piano di lavoro
                      dello sportello a parete.

In  ogni  caso  le  transenne  guida-persone  non  devono  avere  una
                    lunghezza superiore a 4.00 m.

Le  transenne  guida-persone  devono  essere  rigidamente  fissate al
 pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0.90 m.

Almeno  uno sportello deve evere il piano di utilizzo per il pubblico
posto ad altezza pari a 0.90 m. dal calpestio della zona riservata al
                              pubblico.

Nei  luoghi  aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico
avviene  mediante  bancone  continuo, almeno una parte di questo deve
avere  un  piano  di  utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a
                       0.90 m. dal calpestio.

Apparecchiature  automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico,
poste  all'interno  o  all'esterno  di  unita'  immobiliari aperte al
pubblico,  devono,  per  posizione,  altezza  e comandi, poter essere
utilizzate  da  persona  su  sedia  a  ruote.  A  tal fine valgono le
indicazioni   di   cui   allo  schema  del  punto  8.1.5  per  quanto
                            applicabili.

                   8.1.5.TERMINALI DEGLI IMPIANTI

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti
di   arresto   delle  varie  utenze,  i  regolatori  di  impianti  di
riscaldamento  e  di  condizionamento,  i  campanelli  di allarme, il
citofono, devono essere posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140
                                 cm.

Schema  delle  altezze  consigliate  per  la  collocazione di quadri,
                        interruttori e prese.




       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



                       8.1.6 SERVIZI IGIENICI

Per  garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone
con  impedita  capacita'  motoria,  devono  deve  essere previsto, in
rapporto  agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento
laterale   alla   tazza   w.c,  bidet,  vasca,  doccia,  lavatrice  e
                 l'accostamento frontale al lavabo.

 A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

-  lo  spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale
dalla  sedia  a  ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve
 essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

-  lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote
alla  vasca  deve  essere  minimo  di  140  cm  lungo  la  vasca  con
                    profondita' minima di 80 cm;

-  lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote
al  lavabo  deve  essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore
                             del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
-  i  lavabi  devono  avere  il  piano  superiore  posto  a cm 80 dal
calpestio  ed  essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente
              del tipo accostato o incassato a parete;

-  i  w.c.  e  i  bidet  preferibilmente  sono  di  tipo  sospeso, in
particolare  l'asse  della  tazza WC o del bidet deve essere posto ad
una  distanza  minima  di  cm.  40  dalla  parete  laterale, il bordo
anteriore  a cm. 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a
                      cm. 45-50 dal calpestio.

Qualora  l'asse  della  tazza - WC o bidet sia distanti piu' di 40 cm
dalla  parete,  si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio
sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

-  la  doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e
                         doccia a telefono;

Negli  alloggi  accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di
cui  al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilita'
con  maniglioni  e  corrimano orizzonatali e/o verticali in vicinanza
degli  apparecchi;  il  tipo  e  le  caratteristiche dei maniglioni o
corrimano   devono   essere   conformi   alle   specifiche   esigenze
riscontrabili      successivamente     all'atto     dell'assegnazione
          dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei  servizi  igienici  dei  locali  aperti al pubblico e' necessario
prevedere  e  installare  il corrimano in prossimita' della tazza WC,
posto  ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm. 3 - 4; se
      fissato a parete deve essere posto a cm. 5 dalla stessa.

Nei  casi di adeguamento e' consentita la eliminazione del bidet e la
sostituzione  della  vasca  con  una  doccia  a  pavimento al fine di
ottenere  anche  senza  modifiche  sostanziali del locale, uno spazio
laterale  di  accostamento  alla  tazza  WC e di definire sufficienti
                          spazi di manovra.

Negli  alloggi  di  edilizia  residenziale  nei  quali e' previsto il
requisito  della  visitabilita',  il  servizio  igienico  si  intende
accessibile  se  e'  consentito almeno il raggiungimento di una tazza
w.c.  e  di  lavabo,  da  parte  di  una persona su sedia a ruote.Per
raggiungimento  dell'apparecchio sanitario si intende la possibilita'
di  arrivare  sino  alla  diretta  prossimita'  di  esso, anche senza
 l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

                            8.1.7.CUCINE

Per   garantire   la   manovra   e   l'uso   agevole  del  lavello  e
dell'apparecchio  di  cottura,  questi  devono  essere  previsti  con
sottostante  spazio  libero  per  un'altezza  minima  di  cm.  70 dal
                             calpestio.

  In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

                      8.1.8.BALCONI E TERRAZZE

Il  parapetto  deve  avere  una  altezza  minima di 100 cm. ed essere
        inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.

Per  permettere  il  cambiamento  di  direzione,  balconi  e terrazze
dovranno  avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una
                  circonferenza di diametro 140 cm.

                8.1.9.PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI

I  corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm,
ed  avere  allargamenti  atti  a consentire l'inversione di marcia da
parte  di  persona  su  sedia  a  ruote (Vedi punto 8.0.2. - Spazi di
manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle
parti  terminali  dei  corridoi  e  previsti  comunque  ogni  10 m di
                   sviluppo lineare degli stessi.

Per  le  parti  di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte
devono  essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.,
           nel rispetto anche dei sensi di apertura delle

porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto
8.1.1;  le  dimensioni  ivi  previste devono considerarsi come minimi
                            accettabili.

                            8.1.10 SCALE

Le  rampe  di  scale  che  costituiscono  parte comune o siano di uso
pubblico  devono  avere  una  larghezza  minima  di 1,20 m, avere una
pendenza  limitata  e  costante  per l'intero sviluppo della scala. I
gradini  devono  essere  caratterizzati  da  un corretto rapporto tra
alzata  e  pedata  (pedata  minima  30  cm):  la  somma tra il doppio
     dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Il  profilo  del  gradino  deve presentare preferibilmente un disegno
continuo  a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al
       grado, e formante con esso un angolo di circa 75 - 80 .

In  caso  di  disegno  discontinuo,  l'aggetto  del grado rispetto al
sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di
                               2,5 cm.

Un  segnale  al  pavimento  (fascia  di  materiale diverso o comunque
percepibile  anche  da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm
dal  primo  e  dall'ultimo  scalino, deve indicare l'inizio e la fine
                            della rampa.

Il  parapetto  che  costituisce  la  difesa verso il vuoto deve avere
un'altezza  minima di 1.00 m. ed essere inattraversabile da una sfera
                       di diametro di cm. 10.

In  corrispondenza  delle  interruzioni  del  corrimano,  questo deve
    essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

Il  corrimano  deve  essere  posto ad una altezza compresa tra 0,90/1
                               metro.

Nel  caso  in cui e' opportuno prevedere un secondo corrimano, questo
             deve essere posto ad una altezza di 0.75 m.

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi
                            almeno 4 cm.

Le  rampe  di  scale che non costituiscono parte comune o non sono di
      uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0.80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il gia' citato rapporto
tra  alzata  e  pedata  (in  questo  caso minimo 25 cm), e la altezza
                        minima del parapetto.

                            8.1.11 RAMPE

Non  viene  considerato  accessibile  il superamento di un dislivello
superiore  a 3,20 m. ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate
                        poste in successione.

            La larghezza minima di una rampa deve essere:

-  di  0.90  m  per  consentire il transito di una persona su sedia a
                               ruote;

        - di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni  10  metri  di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante
porte,  la  rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni
minime  pari a 1.50 x 1,50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale
e  1.70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro
                   di apertura di eventuali porte.

Qualora  al  lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la
       rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

           La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono  ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate
            allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In  tal  caso  il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere
comunque  di  valore  inferiore  rispetto  a quelli individuati dalla
            linea di interpolazione del seguente grafico.




       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



                          8.1.12 ASCENSORE

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore
               deve avere le seguenti caratteristiche:

-  cabina  di  dimensioni minime di 1.40 m di profondita' e 1.10 m di
larghezza;-  porta  con  luce  netta  minima di 0.80 m posta sul lato
                               corto;

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
                       cabina di 1.50x1.50 m.

b)  Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve
                 avere le seguenti caratteristiche:

-  cabina  di  dimensioni minime di 1.30 m di profondita' e 0.95 m di
                             larghezza;

    - porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
                       cabina di 1.50x1.50 m.

c)  L'ascensore  in  caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove
non  sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori,
               puo' avere le seguenti caratteristiche:

-  cabina  di  dimensioni minime di 1,20 m di profondita' e 0,80 m di
                             larghezza;

    - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
                       cabina di 1.40x1.40 m.

Le  porte  di  cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento
automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano puo' essere del
tipo  ad  anta  incernierata purche' dotata di sistema per l'apertura
                             automatica.

In  tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi
      e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto  ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza
                     massima (piu' o meno) 2 cm.

Lo  stazionamento  della cabina ai piani di fermata deve avvenire con
                            porte chiuse.

La  bottoniera  di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad
           una altezza massima compresa tra 1.10 e 1.40 m:

per  ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere
posta  su  una  parete  laterale  ad  almeno  cm 35 dalla porta della
                               cabina.

Nell'interno  della  cabina,  oltre  il  campanello  di allarme, deve
essere  posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e
          una luce d'emergenza con autonomia minima di h.3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le
scritte  con  traduzione  in  Braille:  in  adiacenza alla bottoniera
esterna  deve  essere  posta una placca di riconoscimento di piano in
                         caratteri Braille.

Si  deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove
possibile,  l'installazione  di  un  sedile  ribaltabile  con ritorno
                             automatico.

             8.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI

                             SERVOSCALA

Per  servoscala  si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo
di  carico  opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con
ridotta  o impedita capacita' motoria, marciante lungo il lato di una
scala  o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore
       elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

        I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

     a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;

      b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;

c)  pedana  servoscala  a  sedile  ribaltabile:  per  il trasporto di
                     persona in piedi o seduta;

d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto
                    di persona su sedia a ruote;

e)  piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il
       trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I  servoscala  sono  consentiti  in  via  alternativa  ad ascensori e
preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt.
                                 4.

Nei  luoghi  aperti  al  pubblico e di norma nelle parti comuni di un
edificio,   i   servoscala   devono  consentire  il  superamento  del
dislivello   anche  a  persona  su  sedia  a  ruote:  in  tale  caso,
allorquando  la  libera  visuale tra persona su piattaforma e persona
posta  lungo  il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2,
e'  necessario  che  l'intero spazio interessato dalla piattaforma in
movimento  sia  protetto  e  delimitato  da idoneo parapetto e quindi
l'apparecchiatura  marci  in  sede propria con cancelletti automatici
                    alle estremita' della corsa.

In  alternativa  alla marcia in sede propria e' consentita marcia con
accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso
dello  stesso,  ovvero  che opportune segnalazioni acustiche e visive
              segnalino l'apparecchiatura in movimento.

 In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

   Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35

Dimensioni:  per  categoria  b) e c) sedile non inferiore a cm 35x40,
posto  a  cm. 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di
               dimensioni non inferiori a cm. 30 x 20

Dimensioni:  per  categoria  d)  ed  e)  piattaforma (escluse costole
   mobili) non inferiori a cm. 70x75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata:  per  le  categorie  a) b) e c) non inferiore a kg 100 e non
                         superiore a kg. 200

Per  le  categorie  d)  e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al
                  pubblico e 130 negli altri casi.

Velocita': massima velocita' riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi:  sia  sul  servoscala  che  al  piano devono essere previsti
comandi  per  salita-discesa  e  chiamata-rimando posti ad un'altezza
                    compresa tra cm. 70 e cm 110.

E'  consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti
           ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi:  gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare
               il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze  elettriche:-  tensione  massima  di  alimentazione  V. 220
                monofase (preferibilmente V. 24 cc.)

              - tensione del circuito ausiliario: V 24

      - interruttore differenziale ad alta sensibilita' (30 mA)

                 - isolamenti in genere a norma CEI

-  messa  a  terra  di tutte le masse metalliche; negli interventi di
ristrutturazione  e'  ammessa,  in  alternativa,  l'adozione di doppi
                             isolamenti.

Sicurezze  dei  comandi:-  devono  essere  del tipo "uomo presente" e
protetti  contro  l'azionamento  accidentale in modo meccanico oppure
attraverso  una  determinata  sequenza  di  comandi elettrici; devono
                         essere integrati da

interruttore  a  chiave  estraibile  e  consentire la possibilita' di
 fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.

-  I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati
quando  dalla  posizione di comando sia possibile il controllo visivo
di  tutto  il  percorso  del  servo scala ovvero quando la marcia del
servoscala  avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze   meccaniche:   devono   essere   garantite   le   seguenti
                          caratteristiche:

a)  coefficiente  di  sicurezza  minimo:  k=2 per parti meccaniche in
                      genere ed in particolare:

       - per traino a fune (sempre due indipendenti) k=6 cad;

- per traino a catena (due indipendenti k=6 cad. ovvero una k = 10);

           - per traino pignone cremagliera o simili k=2;

                    - per traino ad aderenza k=2.

b) limitatore di velocita' con paracadute che entri in funzione prima
che  la velocita' del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima
ed   essere   tale  da  comandare  l'arresto  del  motore  principale
consentendo  l'arresto  del  mezzo  mobile  entro uno spazio di cm. 5
misurato   in  verticale  dal  punto  corrispondente  all'entrata  in
                       funzione del limitatore

c)  freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in
meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza  anticaduta:  per  i  servoscala di tipo a) b) c) si devono
prevedere  barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il
basso)  mentre  per  quelli  di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui
sopra   si   devono  prevedere  bandelle  o  scivoli  ribaltabili  di
   contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le  barre,  le  bandelle,  gli scivoli ed i braccioli durante il moto
devono  essere  in  posizione di contenimento della persona e/o della
                           sedia a ruote.

Nei  servoscala  di  categoria  d)  ed  e  l'accesso o l'uscita dalla
piattaforma  posta  nella  posizione  piu'  alta  raggiungibile  deve
               avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo  scivolo  che  consente  l'accesso  o  l'uscita  dalla piattaforma
scarica  o  a  pieno  carico  deve  raccordare la stessa al calpestio
             mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza  di  percorso:  Lungo tutto il percorso di un servoscala lo
spazio   interessato   dall'apparecchiatura  in  movimento  e  quello
interessato  dalla  persona  utilizzatrice,  deve  essere  libero  da
qualsiasi  ostacolo  fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli,
intradosso  solai  sovrastanti  ecc. Nei casi ove non sia prevista la
marcia  in  sede  propria del servoscala, dovranno essere previste le
                         seguenti sicurezze:

-  sistema  antincesoiamento  nel  moto verso l'alto da prevedere sul
       bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma.

-  sistema  antischiacciamento  nel  moto verso il basso interessante
tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del
                           corpo macchina

-   sistema  antiurto  nel  moto  verso  il  basso  da  prevedere  in
corrispondenza  del  bordo  inferiore  del  corpo  macchina  e  della
                             piattaforma

                       PIATTAFORME ELEVATRICI

Le  piattaforme  elevatrici  per  superare  dislivelli, di norma, non
superiori  a  ml.  4,  con  velocita' non superiore a 0,1 m/s, devono
rispettare,   per   quanto   compatibili,  le  prescrizioni  tecniche
                    specificate per i servoscala.

Le  piattaforme  ed  il  relativo  vano  corsa devono avere opportuna
         protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La  protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore
devono  avere  altezza tale da non consentire il raggiungimento dello
spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
           La portata utile minima deve essere di kg. 130.

   Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80x1,20.

Se  le  piattaforme  sono  installate all'esterno gli impianti devono
            risultare protetti dagli agenti atmosferici.

                         8.1.14 AUTORIMESSE

Le  autorimesse  singole  e  collettive, ad eccezione di quelle degli
edifici   residenziali   per   i  quali  non  e'  obbligatorio  l'uso
dell'ascensore  e  fatte  salve  le  prescrizioni antincendio, devono
essere  servite  da  ascensori  o  altri  mezzi  di sollevamento, che
arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere
raccordate  alla  quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante
rampe  di  modesto  sviluppo  lineari ed aventi pendenza massima pari
                               all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura
minima  di  1  ogni  50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non
inferiore  a  m.  3.20,  da  riservarsi  gratuitamente agli eventuali
              veicoli al servizio di persone disabili.

Nella  quota  parte  di  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica
immediatamente  accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere
previsti  posti  auto  con  le caratteristiche di cui sopra in numero
                   pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimita'
del  mezzo  di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile
in  caso  di  emergenza  raggiungere  in breve tempo un "luogo sicuro
              statico", o una via di esodo accessibile.

 Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.

                          8.2 SPAZI ESTERNI

                           8.2.1 PERCORSI

Il  percorso  pedonale  deve  avere  una larghezza minima di 90 cm ed
avere,  per  consentire l'inversione di marcia da parte di persona su
sedia  a  ruote,  allargamenti  del percorso, da realizzare almeno in
piano,  ogni  10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto
                      8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi  cambio  di  direzione rispetto al percorso rettilineo deve
avvenire   in   piano;   ove  sia  indispensabile  effettuare  svolte
ortogonali  al  verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per
almeno  1.70  m  su  ciascun lato a partire dal vertice piu' esterno,
     deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove   sia   necessario   prevedere  un  ciglio,  questo  deve  essere
sopraelevato  di  10  cm  dal  calpestio,  essere  differenziato  per
materiale  e  colore  dalla pavimentazione del percorso, non essere a
spigoli  vivi  ed  essere  interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che
      consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La  pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove cio'
non   sia   possibile,   sono  ammesse  pendenze  superiori,  purche'
    realizzate in conformita' a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% e' necessario prevedere un ripiano orizzontale di
sosta,  di  profondita'  almeno  1.50  m,  ogni 15 m di lunghezza del
percorso;    per    pendenze    superiori    tale    lunghezza   deve
proporzionalmente  ridursi  fino alla misura di 10 m per una pendenza
                              dell'8%.

       La pendenza trasversale massima ammissibile e' dell'1%.

In  presenza  di contropendenze al termine di un percorso inclinato o
di  un  raccordo  tra percorso e livello stradale, la somma delle due
pendenze  rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il  dislivello  ottimale  tra  il  piano del percorso ed il piano del
   terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' di 2.5 cm.

Allorquando  il  percorso  si  raccorda  con il livello stradale o e'
interrotto  da  un  passo  carrabile,  sono  ammesse  brevi  rampe di
  pendenza non superiori al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino  ad  un'altezza  minima  di  2.10  m  dal  calpestio, non devono
esistere  ostacoli  di  nessun  genere,  quali tabelle segnaletiche o
elementi  sporgenti  dai  fabbricati,  che  possono  essere  causa di
               infortunio ad una persona in movimento.

                        8.2.2 PAVIMENTAZIONI

Per  pavimentazione  antisdrucciolevole si intende una pavimentazione
realizzata  con  materiali  il  cui coefficiente di attrito, misurato
secondo  il  metodo  della  British Ceramic Research Association Ltd.
    (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:

  - 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

-  0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione
                              bagnata.

I   valori   di   attrito   predetto  non  devono  essere  modificati
dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che,
se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della
                               prova.

Le  ipotesi  di  condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata)
debbono  essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova
                         sia posta in opera.

Gli  strati  di  supporto della pavimentazione devono essere idonei a
sopportare  nel  tempo  la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti
nonche'   ad   assicurare   il  bloccaggio  duraturo  degli  elementi
                costituenti la pavimentazione stessa.

Gli   elementi   costituenti  una  pavimentazione  devono  presentare
giunture  inferiori  a  5  mm, stilate con materiali durevoli, essere
    piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I  grigliati  inseriti  nella pavimentazione devono essere realizzati
con  maglie  non  attraversabili  da una sfera di 2 cm di diametro; i
grigliati  ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli
               elementi ortogonali al verso di marcia.

                           8.2.3 PARCHEGGI

Nelle  aree  di  parcheggio  devono  comunque  essere previsti, nella
misura  minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza
non  inferiore  a  m.  3,20,  e riservati gratuitamente ai veicoli al
                    servizio di persone disabili.

Detti  posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza
ai  percorsi  pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o
                            attrezzatura.

Al  fine  di  agevolare  la manovra di trasferimento della persona su
sedia  a  ruote  in  comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto
        riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.