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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2013)
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Testo in vigore dal:  19-7-2013
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Art. 11

Docenti tutor
1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
((
5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.
))
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.
7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.