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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2005, n. 85

Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/6/2005
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-6-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici
del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale, tra l'altro,
le  dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
state rideterminate nella tabella A in n. 33.178 unita' complessive;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha
incrementato  di 230 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  il successivo decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze, in data 4 febbraio 2003, con il quale le predette 230 unita'
sono  state  ripartite  per qualifiche dirigenziali, aree funzionali,
posizioni economiche e profili professionali;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha
incrementato  di 500 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  il successivo decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  in  data  26 febbraio  2004,  con  il quale le predette 500
unita'   sono  state  ripartite  per  qualifiche  dirigenziali,  aree
funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  2004,  n. 24, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che ha incrementato
di  500  unita'  la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  nonche' il successivo decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, in data
31 marzo  2004  con  il  quale  le  predette  500  unita'  sono state
ripartite  per  qualifiche  dirigenziali,  aree funzionali, posizioni
economiche e profili professionali;
  Visto  il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale  dipendente  delle aziende e delle Amministrazioni autonome
dello  Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000,
nonche'  il  contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
citato  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro stipulato in data
24 aprile 2002;
  Visto  l'articolo  3 della legge 30 settembre 2004, n. 252, recante
delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego
del  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il quale, per
il  completamento  dell'articolazione  territoriale  delle  direzioni
regionali  dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile,  ha incrementato di 3 unita' di livello dirigenziale generale
la  dotazione  organica  del personale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  di  cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,
autorizzando,  altresi',  ad  apportare,  con  regolamento emanato si
sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, le necessarie modifiche al citato decreto presidenziale;
  Visto  il  Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il
30 luglio 2002;
  Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto
delle  Amministrazioni  autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,
sottoscritto il 26 maggio 2004;
  Ritenuto  pertanto necessario, a seguito dei numerosi provvedimenti
succedutisi nel tempo recanti incrementi d'organico, procedere ad una
rideterminazione   complessiva   delle  piante  organiche  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per qualifiche dirigenziali, aree
funzionali,  posizioni economiche e profili professionali, nonche' ad
una rimodulazione delle dotazioni organiche dei profili professionali
a   seguito   delle   procedure   di   qualificazione   previste  dal
nuovoordinamento  introdotto  dal  Contratto  collettivo nazionale di
lavoro   24 maggio  2000  e  alla  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche dei profili a piu' contenuto professionale, in coerenza con
le accresciute esigenze operative e organizzative del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2004;
  Acquisiti  pareri  delle  competenti  Commissioni  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
             Rideterminazione delle dotazioni organiche
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali,  delle  posizioni  economiche e profili professionali del
personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco sono rideterminate
secondo  l'allegata  tabella  A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  si  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis
          della    legge    23   agosto   1988,n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazioni  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche.».
              -  Si  riporta  la  tabella  A  allegato al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 dicembre  2002,  n.  314:
          «Regolamento    recante    individuazione    degli   uffici
          dirigenziali  periferici del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco», peraltro abrogata dall'art. 3 del presente decreto:

      ----> vedere TABELLA da pag. 8 a pag. 10 della G.U. <----

              -   La   legge   27   dicembre   2002,  n.  289,  reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).».
              -   La   legge   24   dicembre   2003,  n.  350,  reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».
              -  Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, reca:
          «Disposizioni  urgenti  concernenti  il personale del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco   e  della  carriera
          prefettizia,  nonche'  in  materia  di  accise sui tabacchi
          lavorati».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          30 settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per  la
          disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
              «Art.   3  (Incremento  della  dotazione  organica  del
          personale  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.
          Per  il completamento dell'articolazione territoriale delle
          Direzioni  regionali  dei  Vigili  del  fuoco, del soccorso
          pubblico  e  della difesa civile, la dotazione organica del
          personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui
          alla  tabella  A  allegata al regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,
          e'  incrementata  di  tre  unita'  di  livello dirigenziale
          generale,  nei  limiti  di spesa di 424.667 euro per l'anno
          2004,  di  431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a
          decorrere  dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  si  provvede  ad apportare le necessarie modifiche al
          citato  regolamento  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.».