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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 giugno 2019, n. 98

Regolamento in materia di istituzione della scuola di cinema, fotografia, audiovisivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. (19G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2019
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-9-2019

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'articolo 1, comma 27, il quale prevede che «Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci»;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ed in particolare l'articolo 3-quinquies. il quale prevede che «Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante «Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica», ed in particolare l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che «L'offerta formativa delle istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema».
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee delle Accademie di belle arti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;
Considerato che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e che, non essendo stata prevista una proroga ulteriore, è decaduto il 15 febbraio 2013;
Visto il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
Considerata la richiesta presentata dalla Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di belle arti, di attivare, all'interno del Dipartimento di progettazione e arti applicate, una nuova Scuola denominata «Cinema, Fotografia, Audiovisivo»;
Visto il parere espresso dalla citata Commissione nel verbale n. 34 del 20 giugno 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4981 del 20 maggio 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1



Istituzione della «Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo»

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nell'ambito della classificazione relativa alle Accademie di belle arti, è inserita la scuola denominata «Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo», afferente al Dipartimento di progettazione e arti applicate.
2. L'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, come modificata dal comma 1, sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 21 dicembre 1999 n. 508, e successive modificazioni, recante «Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta l'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, S.O.:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.».
- Si riporta l'art. 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2008, n. 263, S.O.:
«Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
- Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, S.O.:
«Art. 5 (Ordinamento didattico generale e scuole). - 1.
L'offerta formativa delle istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema.».

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si veda nelle note alle premesse.